Cassazione, risarcimento danni e valore del veicolo ante-sinistro
Nel campo degli incidenti stradali, la quantificazione del risarcimento danni è un tema centrale. In caso di danno importante e/o di un valore veicolo non molto alta si giunge alla storica questione: il risarcimento del danno può essere superiore al valore del veicolo prima del sinistro? Sul tema si è pronunciata la Cassazione con l’ordinanza n. 9367 del 28 Aprile 2014.
“(…) la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art./ 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo”.
Il risarcimento danni non può superare il valore del veicolo ante sinistro
La Suprema Corte conferma quindi che il valore del risarcimento del danno non può essere superiore al valore del veicolo prima del sinistro stradale che ha causato il danno stesso. Questa pronuncia è in linea col tema dell’anti-economicità delle riparazioni, secondo il principio del “risarcimento per equivalente” corrispondente al valore di mercato ante-sinistro del bene danneggiato (rif. Cass. n. 21012/2020; n. 2402/2008; n. 4990/2008; n. 8052/2003). C’è da dire che alcune ordinanze di risarcimento seguono il principio del “risarcimento in forma specifica”, ammettendo la reintegrazione del valore d’uso e non di quello di scambio del bene, anche se la riparazione risulti più onerosa ed antieconomica rispetto al valore del veicolo ante-sinistro. Quest’altra linea di condotta è però da considerare l’eccezione e non la regola.
Reintegrazione del patrimonio del danneggiato
Altro principio fondamentale per la quantificazione è che il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha lo scopo di riportare il patrimonio del danneggiato nello stato in cui si sarebbe trovato se non fosse avvenuto l’illecito (Cass. n. 3352/1989; 7389/1987). Ecco quindi che il criterio che abbiamo analizzato poco fa (risarcimento secondo il valore ante-sinistro) non può essere l’unico mezzo di valutazione del giudice. Seppure sia giusto evitare riparazioni antieconomiche che producano un ingiusto vantaggio economico per il danneggiato, è anche giusto che nel quantificare il danno vengano inclusi parametri come la vetustà del mezzo, il deprezzamento causato dall’incidente e l’entità delle riparazioni, oltre che una maggiorazione che consideri le spese di demolizione e quelle di immatricolazione o passaggio di proprietà di un nuovo veicolo.
Troppo spesso il risarcimento di un danno per sinistro stradale lascia il danneggiato in una condizione peggiore rispetto a prima dell’incidente. Le statistiche parlano di una percentuale di circa il 50%. In questi casi non vorresti anche tu essere tutelato? Il nostro lavoro è garantirti il giusto risarcimento, contattaci subito.